Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.P.R. 08/01/2001 n. 41

- Si trascrive l'art. 17, commi 25 e 26, della Legge 15 maggio 1997, n. 127: "Art. 17. - Comma 25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria

a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, nonchè per l'emanazione di testi unici

b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica

c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più Ministri. 25-bis. Le disposizioni della lettera c) del comma 25 non si applicano alle fattispecie previste dall'art. 2, comma 203, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662.

26. È abrogata ogni diversa disposizione di Legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto dell'art. 2, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio Decreto 26 giugno 1924, n. 1054.".

-Il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2000, n. 240, reca: "Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico". Nota all'art. 1:

-Per il riferimento alla Legge 11 luglio 1986, n. 390, si vedano le note alle premesse.

-Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 1 e 7, e l'art. 2, comma 2, della Legge 11 luglio 1986, n. 390: "Art. 1.

1.1. L'Amministrazione finanziaria può dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi

a) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834

b) a enti pubblici, indicati con Decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale

c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto Decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attività sulla base di un programma almeno triennale. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie.

2. (Omissis).

3. (Omissis).

4. (Omissis).

5. (Omissis).

6. (Omissis).

7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle concessioni, a favore di ordini religiosi, di immobili statali che fanno parte del demanio artistico, storico o archeologico, anche ai fini della loro custodia, costituenti abbazie, certose e monasteri, per l'esercizio esclusivo di attività religiosa, di assistenza, di beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di regole monastiche". "Art. 2. -

1. (Omissis).

2. Con Decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione o la locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato in favore di enti pubblici territoriali, ivi compresi gli Enti parco nazionali, delle unità sanitarie locali, nonchè di enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati per Legge sulla base delle intese di cui all'art. 8 della Costituzione. Alle concessioni e alle locazioni si applicano le disposizioni del comma l dell'art. precedente per quanto riguarda la durata e l'ammontare del canone annuo ricognitorio, nonchè le disposizioni dei commi 2, 4, 5 e 6 dello stesso articolo.". Nota all'art. 2:

- Per il riferimento all'art. 1, comma 7, della Legge 11 luglio 1986, n. 390, si vedano le note all'art.1. Note all'art. 3:

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

- Si trascrive l'art. 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Art. 4. -

1. Ove non sia già direttamente stabilito per Legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell'adozione del provvedimento finale.

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti". Note all'art. 4:

-Per il riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, si vedano le note alle premesse.

- Per il riferimento alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni si vedano le note alle premesse.

- Si trascrive l'art. 14, della Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Art. 14. -

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione precedente indìce di regola una conferenza di servizi. 2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall'inizio del procedimento, avendoli formalmente richiesti.

3. La conferenza dei servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa formale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l'art. 7. della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)". Nota all'art. 7:

-Per il riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, si vedano le note alle premesse. Note all'art. 9:

-Il Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1997, n. 195, supplemento ordinario, reca: "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato".

-Si trascrive il testo dell'art. 14, del Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279: "Art. 14 (Conto generale del patrimonio).

1. Ferma restando l'attuale distinzione in categorie dei beni dello Stato, al fine di consentire l'individuazione di quelli suscettibili di utilizzazione economica è introdotta nel conto generale del patrimonio un'ulteriore classificazione secondo la tipologia esposta nella tabella "C" allegata al presente Decreto legislativo. Con Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri interessati possono essere apportate modifiche e integrazioni alla predetta tabella.

2. Ai fini della loro gestione economica i beni di cui all'art. 822 del codice civile, fermi restando la natura giuridica e i vincoli cui sono sottoposti dalle vigenti leggi, sono valutati in base a criteri economici ed inseriti nel conto generale del patrimonio dello Stato.

3. Per l'analisi economica della gestione dei beni dello Stato, al conto generale del patrimonio è allegato un documento contabile in cui sono rappresentati i componenti positivi e negativi, nonchè gli indici di redditività della gestione stessa.

4. Le competenti ragionerie vigilano affinchè siano osservate le leggi e le disposizioni in materia di conservazione ed utilizzazione economica dei beni dello Stato, avvalendosi a tal fine anche dei dati che le amministrazioni interessate sono tenute a trasmettere.

5. Con successivi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri interessati, si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4".

-Per il riferimento alla Legge 11 luglio 1986, n. 390, si vedano le note alle premesse. Note all'art. 11:

-Il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59".

-Si trascrive il testo dell'art. 66, comma 3, e dell'art. 65, comma 2, del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: "Art. 66. - 3. L'articolazione degli uffici, a livello centrale e periferico, è stabilita con disposizioni interne che si conformano alle esigenze della conduzione aziendale favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e il soddisfacimento delle necessità dei contribuenti meglio compatibile con i criteri di economicità e di efficienza dei servizi." "Art. 65.

2. L'agenzia può stipulare convenzioni per le gestioni dei beni immobiliari con le regioni gli enti locali ed altri enti pubblici. Può avvalersi, a supporto delle proprie attività estimative e sulla base di apposita convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia del territorio."

-Per il riferimento alla Legge 11 luglio 1986, n. 390, si vedano le note alle premesse. Note all'art. 12:

- Per il riferimento all'art. 20, della Legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note alle premesse.

-Per il riferimento alla Legge 11 luglio 1986, n. 390, si vedano le note alle premesse.

-Si trascrive il testo dell'art. 1, della Legge 11 luglio 1986, n. 390, come modificato dal presente regolamento: "Art.1.

-

1. L'Amministrazione finanziaria può dare in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di utilizzazione per usi governativi

a) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata con il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834

b) a enti pubblici, indicati con Decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono di contributi ordinari previsti dalle vigenti dispo sizioni e che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale

c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni riconosciute, istituiti o costituiti successivamente data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del predetto Decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attività sulla base di un programma almeno triennale. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie.

 

Pagina 5/6 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5] [6]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional